Ostraka - Forum di archeologia

Quanto costa un museo?

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*Gibo*
view post Posted on 14/10/2010, 21:40




Però gli introiti non devono essere forzatamente spesi nello stesso ambito?
 
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view post Posted on 15/10/2010, 12:28
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Mmm, questo non me lo ricordo, onestamente. Bisognerebbe andare a vedere che cosa dice il Codice in proposito, ci sono alcuni articoli che riguardano proprio la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, anche di quelli appartenenti agli enti locali.
 
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IunoMoneta
view post Posted on 15/10/2010, 13:24




CITAZIONE (leda77 @ 14/10/2010, 21:53)
Se i reperti si trovano in un museo comunale, è il comune che si prende i soldi, non lo Stato. Questo perché il museo comunale ha di fatto la gestione dei reperti che conserva. Allo Stato rimane solo la tutela, in questi casi. E la gestione comporta anche tutti gli introiti relativi (o almeno dovrebbe essere così).

Riporto di seguito gli articoli 108 e 110 del D.Lgs 42/2004:

Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti
al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
 
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*Gibo*
view post Posted on 15/10/2010, 13:34




Ancora grazie mille, Leda e Moneta, siete state squisitamente gentili :)
 
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view post Posted on 16/10/2010, 10:54
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CITAZIONE (IunoMoneta @ 15/10/2010, 14:24)
CITAZIONE (leda77 @ 14/10/2010, 21:53)
Se i reperti si trovano in un museo comunale, è il comune che si prende i soldi, non lo Stato. Questo perché il museo comunale ha di fatto la gestione dei reperti che conserva. Allo Stato rimane solo la tutela, in questi casi. E la gestione comporta anche tutti gli introiti relativi (o almeno dovrebbe essere così).

Riporto di seguito gli articoli 108 e 110 del D.Lgs 42/2004:
[....]

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Dunque il caso di un museo comunale dovrebbe rientrare in questo comma, in quanto è al comune che appartiene il museo (il responsabile è infatti il Sindaco) ed è sempre il comune che ha in consegna i beni. Questo perché di fatto la gestione e valorizzazione dei reperti che il comune ha in consegna gravano sul comune stesso, ed anche la conservazione degli stessi e del museo. Ovviamente poi il legislatore si è premunito per evitare che il ricavato venga usato per altro che non sia il patrimonio culturale.
D'altronde se non fosse così, non si spiegherebbe perché il sindaco di Firenze stia dando grande battaglia per far avere alla città la gestione del David... e tutti gli introiti che ne derivano!
 
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19 replies since 11/10/2010, 08:43   4082 views
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