LAVORI ARCHEOLOGICI |
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| Sebbene si tratti di un provvedimento legislativo non del tutto nuovo rispetto alle normative italiane più recenti (in particolare quelle già esistenti relative alle riproduzioni sul web di immagini a definizione degradata per scopi non lucrativi culturali e di discussione etc.) vi segnalo che la Legge 106 del 2014 pubblicata in Gazzetta appena in questi giorni ha definito un principio di forte liberalizzazione per le fotografie senza scopo di lucro di beni culturali. ( . . . ) Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne', all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto ( . . . )
Il principio espresso nell'Art. 12 (in particolare commi 3 e 3bis) è molto chiaro nel suo intendimento ideale, viceversa trovo sia la sua formulazione un po' frettolosa e temo fonte di ulteriori margini di opinabilità. Guardateci voi e ditemi cosa ne pensate: http://www.normattiva.it/atto/caricaArtico...oArticolo=0#art
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