Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28
Testo integrale disponibile qui
https://www.beniculturali.it/mibac/multime..._Codice2004.pdf<<
Articolo 92 Premio per i ritrovamenti1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90. (*)2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. >>
Quindi, viene stabilito che allo
scopritore fortuito è riconosciuto un premio non superiore al 25% del valore del bene scoperto.
Questo stabilisce un limite superiore al premio da riconoscere, ma né in questo articolo né in altri viene detto come debba essere calcolato il valore del bene né un eventuale limite minimo al quantum da riconoscere allo scopritore fortuito.
In risposta alla opposizione a una cifra giudicata non congrua dal proprietario di un terreno (bene immobile, quindi lett. a del 1° comma art. 92 e 2° comma dello stesso articolo)
la sentenza 752/2016 del TAR Umbria Sez. I "Beni Culturali - Premio di rinvenimento beni archeologici" recita:
<<la norma infatti è chiara nel riconoscere, in tale evenienza, "un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate", lasciando così intendere che
rientra nell'insindacabile discrezionalità dell'Amministrazione erogante stabilire esattamente nel quantum l'ammontare di detto premio, con l'unico evidente limite, risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 92, rappresentato, nel minimo, dal 25% del valore delle cose rinvenute e, nel massimo, dal 50% di detto valore.>>
A parte quindi il limite minimo e massimo individuati in questo specifico caso (proprietario dell'immobile e contemporaneamente autoaffermatosi scopritore dei beni
(**), ecco il perché del combinato disposto),
è chiaro nella sentenza che è l'Amministrazione che può e deve stabilire, a sua insindacabile discrezionalità, quanto vale il bene ritrovato e quanto è da corrispondere come premio.L'art. 93 definisce come si debba determinare il premio e parla di stima del valore da parte del Ministero.
Immagino che per stabilire tale valore materiale del/dei bene/i l'Amministrazione si rifaccia a un qualche tipo di perizia, forse ci sarà una prassi consolidata o una qualche disposizione interna di riferimento in merito, forse leggendo attentamente questo documento si capisce di più come si proceda
https://www.beniculturali.it/mibac/multime...orted-67387.pdfo magari leggendo questa dettagliata interpretazione dell'art. 93 e del procedimento di arbitraggio
http://www.eunomika.com/2019/11/25/il-proc...-d-lgs-42-2004/(*) L'art. 90 stabilisce i termini e le modalità di denuncia di una ritrovamento fortuito.
(**) autoaffermatosi scopritore perché nella sentenza si legge anche che gli scopritori materiali furono altri soggetti.